Il Decreto Sostegni bis ha istituito un contributo a fondo perduto (contributo perequativo) dell’importo massimo di 150.000 euro a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, con la finalità di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”.
Requisiti:
– titolari di partita IVA attiva al 26 maggio 2021
– abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro nel secondo periodo di imposta antecedente al 26 maggio 2021 (2019 per i soggetti “solari”)
– vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore al 30% .
La trasmissione dell’Istanza all’Agenzia delle Entrate può essere effettuata fino al 28 dicembre 2021 esclusivamente in via telematica.
Ai fini della determinazione dell’ammontare del contributo spettante, gli operatori economici devono calcolare la differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e quello in corso al 31 dicembre 2019.
L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza tra i suddetti risultati economici d’esercizio, al netto di tutti i contributi a fondo perduto ricevuti, una percentuale, definita dal suddetto decreto del MEF, pari al:
- 30% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi fino a 100 mila euro;
- 20% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 100 mila e 400 mila euro;
- 15% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 400 mila e 1 milione di euro;
- 10% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 1 milione e 5 milioni di euro;
- 5% per imprese e professionisti che hanno ricavi o compensi compresi tra 5 milioni e 10 milioni di euro (vedi ns. Fisco news n. 114/2021).
Si ricorda che la predetta istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021.