Attivo il bando di concorso, per titoli ed esami, per l’ammissione di N. 1175 allievi marescialli al 94° corso presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti della Guardia di finanza per l anno accademico 2022-2023. Scadenza termini di partecipazione 21 Marzo 2022.
POSTI
n. 1.133 sono destinati al contingente ordinario di cui
- n. 14 sono riservati ai candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma d’istruzione secondaria di secondo grado o superiore
- n. 8 sono riservati al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio
n. 42 sono destinati al contingente di mare di cui
- n. 7 per la specializzazione “nocchiere abilitato al comando” (NAC)
- n. 35 per la specializzazione “tecnico di macchine” (TDM)
REQUISITI PER L’AMMISSIONE AL CONCORSO
Possono partecipare gli appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che
- alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all’articolo 3, comma 1, non abbiano superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di età
- non abbiano demeritato durante il servizio prestato
- se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non idonei
- all’avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarati non idonei al grado
- superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità
- non risultino imputati o condannati ovvero non abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione
- non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l’irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell’articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271)
- non siano sospesi dal servizio o dall’impiego ovvero in aspettativa
- non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza
Possono, altresì, partecipare i cittadini italiani, anche se già alle armi, che
- abbiano compiuto il 17° anno di età e non superato il giorno di compimento del 26° anno di età
- abbiano, se minorenni alla data di presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente in via esclusiva la potestà o del tutore per contrarre l’arruolamento volontario nella Guardia di finanza
- godano dei diritti civili e politici non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle
pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d’autorità o d’ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo - non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia
- alla data dell’effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati né abbiano ottenuto l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p. per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione
- non si trovino, alla data dell’effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l’acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza
- siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53
- non siano già stati rinviati, d’autorità, dal corso allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della Guardia di finanza
Ulteriori specifiche sono indicate nel bando di concorso.
PROVE CONCORSUALI
- prova scritta di preselezione, consistente in questionario a risposta multipla di cultura generale
- prova scritta di cultura generale
- prova di efficienza fisica
- accertamento dell’idoneità psico-fisica
- accertamento dell’idoneità attitudinale
- prova orale
- prova facoltativa di conoscenza di una lingua straniera
- valutazione dei titoli