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Iscrizioni di enti nel RUNTS

Scritto da Joseph Zambito

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con circolare del 21.04.2022 ha affrontato le questioni collegate alle 2nuove” iscrizioni di enti nel RUNTS. Uno dei principali temi affrontati dalla circolare è quello dell’acquisizione della personalità giuridica di diritto privato quale ulteriore conseguenza dell’iscrizione al RUNTS (in aggiunta all’effetto principale che consiste nell’assunzione della qualifica di ETS).

Iscrizione “ordinaria”

E’ tale l’iscrizione al RUNTS effettuata ai sensi dell’art. 47 del Codice del Terzo Settore (“CTS2) e dell’art. 8 del DM 106/2020.

Possono iscriversi al RUNTS secondo questa procedura ordinaria tutti gli enti che (a prescindere dal fatto che siano neo-costituiti o già costituiti anche da diverso tempo) intendano acquisire la qualifica di ETS (o una qualifica particolate come quelle di ODV o APS) e perciò formulino apposita istanza telematica attraverso il portale del RUNTS. E’ il caso ad es. degli enti già dotati di personalità giuridica che intendano acquisire la qualifica di ETS (art. 22, comma 1-bis del Codice; articolo 17 del D.M. n. 106/2020).

Iscrizione finalizzata ad ottenere (anche) la personalità giuridica

E’ tale l’iscrizione al RUNTS effettuata da un notaio, ai sensi dell’art. 22, comma 2, CTS e dell’art. 16 DM 106/2020 in nome e per conto di un ente neo-costituito che in tal modo intenda non solo acquisire la qualifica di ente del terzo settore ma anche la personalità giuridica di diritto privato e con essa il beneficio dell’autonomia patrimoniale perfetta. E’ il caso degli enti di nuova costituzione che con l’iscrizione al RUNTS, oltre alla qualifica di ETS, intendano acquisire anche la personalità giuridica di diritto provato (art. 22, comma 1 del CTS; articolo 16 del D.M. n. 106/2020) oppure degli enti già iscritti al RUNTS, privi della personalità giuridica, che intendano conseguirla o associazioni non iscritte al RUNTS e non riconosciute, che intendano, oltre alla qualifica di ETS, acquisire, quale ulteriore effetto, la personalità giuridica (art. 22, comma 1 del CTS; articolo 18 del D.M. n. 106/2020).  E’ opportuno precisare che gli ETS non possono che acquisire la personalità giuridica in questo modo, essendo loro precluso, fintanto che permanga la loro iscrizione nel RUNTS, l’accesso alla procedura ordinaria di cui al D.P.R. 361/2000. Dal punto di vista dei controlli preliminari all’iscrizione, nel caso in cui la domanda provenga da notaio ai sensi degli articoli 22, comma 2, CTS e 16 DM 106/2020- diversamente che nel caso delle iscrizioni ordinarie- l’Ufficio del RUNTS deve limitarsi a verificare la “regolarità formale della documentazione” presentata dal notaio. Ciò perché le condizioni per la costituzione dell’ente come ETS inclusa la legittimità formale e sostanziale del suo Statuto sono dalle legge affidati al controllo notarile preliminare alla presentazione della domanda di iscrizione. Tuttavia, il Ministero nella circolare in oggetto precisa che possono darsi “casi estremi di irregolarità”, tali da configurare l’inesistenza dell’atto, allorquando sia rilevata ictu oculi l’assenza di uno degli elementi essenziali che caratterizzano gli ETS. In tali casi, l’iscrizione è rifiutabile dall’Ufficio del RUNTS anche se la relativa domanda d’iscrizione provenga da notaio.

Deve dunque sottolinearsi, nel procedimento di iscrizione ex art. 22 del CTS il ruolo peculiare svolto dal notaio, al quale compete in via esclusiva, antecedentemente alla presentazione dell’istanza, la verifica circa “la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per la costituzione dell’ente, ed in particolare dalla disposizioni del..Codice con riferimento alla sua natura di ente del Terzo Settore”.

Per l’acquisizione della personalità giuridica, ai sensi dell’art. 22 del Codice del Terzo settore, è necessario che il notaio verifichi che:

  • l’atto costitutivo e lo statuto siano conformi tanto alle disposizioni applicabili alla generalità degli ETS quanto a quelle recate dalla disciplina particolare applicabile alla specifica qualificazione che l’ente intende conseguire (ODV, APS, ecc.);
  • la sussistenza del patrimonio minimo (15.000 euro per le associazioni, 30.000 euro per le fondazioni).

La selezione della sezione dove l’ente dovrà essere iscritto, effettuata dal notaio attraverso il sistema telematico, non è infatti un’operazione meramente meccanica, ma piuttosto essa costituisce l’esito dello scrutinio condotto dal professionista, sotto la propria personale responsabilità, circa l’effettiva rispondenza degli assetti statutari alle previsioni recate dalle norme.

La verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile.

Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente, non è infatti possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.

La verifica circa la sussistenza del patrimonio minimo deve basarsi sulla consistenza del patrimonio nella sua interezza, comprensiva di tutte le sue componenti, pertanto deve essere inclusa l’eventuale parte eccedente la soglia minima legislativamente fissata.

Gli esiti di detta verifica risulteranno da una apposita attestazione espressa del notaio, che potrà essere parte integrante dell’atto depositato o consistere in un documento aggiuntivo, da allegare alla domanda di iscrizione.

Verifica del patrimonio minimo

La verifica del patrimonio minimo dovrà essere effettuata sulla base di apposita documentazione contabile-patrimoniale.

Anche quando gli enti in questione dispongano di denaro sufficiente a raggiungere il limite previsto non è possibile escludere a priori l’esistenza di passività tali da ridurre, di fatto, la consistenza patrimoniale rappresentata da tale liquidità.

Quindi, tale attestazione dovrà basarsi su documenti contabili – patrimoniali, che per comprensibili ragioni, dovranno avere data certa non anteriore a 120 giorni dalla presentazione della domanda.

L’attestazione circa il positivo superamento della verifica non può che essere demandata al notaio.

L’ufficio del RUNTS, infatti, non può procedere ad una verifica di natura sostanziale.

Riguardo ai documenti contabili-patrimoniali, il relativo valore dovrà risultare da una relazione giurata di un revisore legale o di una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

In via subordinata, nel caso in cui l’ente si avvalga di un revisore legale esterno o quale componente dell’organo di controllo, la relazione giurata potrà essere sostituita da una situazione patrimoniale, aggiornata a non più di 120 giorni antecedenti la presentazione dell’istanza.

La suddetta situazione patrimoniale deve essere completata della relazione dell’organo di controllo o del revisore che ne attesta la corretta compilazione.

Ci si riferisce all’ultimo bilancio d’esercizio approvato o bilancio infrannuale redatto con i medesimi criteri del bilancio di esercizio.

Tali documenti devono essere allegati all’atto pubblico ed essere depositati unitamente all’istanza presso il competente ufficio del RUNTS

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Joseph Zambito

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