📌#INPS rende noto che circa 33 mila nuclei familiari stanno ricevendo la comunicazione che li informa di aver fruito della 7° mensilità spettante del Reddito di Cittadinanza (#RDC). Dal 1° settembre è possibile presentare la domanda per la nuova misura di inclusione: Supporto per la Formazione e il Lavoro (#SFL) per essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, si potrà ricevere un contributo di 350 euro mensili.
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In vista dell’avvio, dal 1° settembre 2023, della presentazione delle domande per il Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL), il 25 agosto circa 33mila nuclei familiari stanno ricevendo, tramite sms o email, la comunicazione di aver fruito in questo mese della settima mensilità del Reddito di Cittadinanza. Si tratta di famiglie senza minori, disabili o over 60.
I destinatari di questo messaggio e coloro che lo hanno già ricevuto il mese scorso, o lo riceveranno nei prossimi, dal 1° settembre possono presentare la domanda per il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Se hanno i requisiti per accedervi, potranno essere avviati a un percorso di professionalizzazione e di inserimento lavorativo durante il quale, per complessivi 12 mesi, potranno ricevere un contributo di 350 euro mensili.
Per accedere al Supporto per la Formazione e il lavoro, oltre alla presentazione della domanda, è necessario:
- sottoscrivere il Patto di attivazione digitale (PAD);
- contattare almeno tre agenzie per il lavoro;
- sottoscrivere il Patto di servizio personalizzato;
- avviare un’iniziativa di attivazione al lavoro come indicata nel Patto di servizio.
L’infrastruttura tecnologica abilitante di queste nuove misure di inclusione sociale e contrasto alla povertà è il Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL). Questa piattaforma permetterà di gestire anche la misura dell’Assegno di Inclusione (ADI), in vigore da gennaio 2024, destinata ai nuclei in cui siano presenti almeno un minore, un disabile, un over 60 o un componente inserito in programmi di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali.
La piattaforma sarà destinata, dal 1° settembre, a coloro che non percepiranno più il Reddito di Cittadinanza e, in tempi brevi, a chi si affaccia per la prima volta al mondo del lavoro o desidera reinserirsi.
Sui siti istituzionali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’INPS (vai alla video guida interattiva) sono presenti le informazioni per accedere alla nuova misura e le FAQ nelle quali sono riportate anche alcune indicazioni per la gestione della fase transitoria. Tra queste informazioni sono comprese quelle per coloro che sono già stati presi in carico dai centri per l’impiego, nonché la previsione dell’ulteriore tutela prevista per coloro per i quali, entro il 31 ottobre, potrà pervenire, da parte dei servizi sociali, la comunicazione della loro presa in carico, all’esito della valutazione che ne certifichi il grave e comprovato disagio e che potranno, pertanto, continuare a fruire del Reddito di Cittadinanza oltre le sette mensilità, fino a dicembre 2023.
Consulta le #FAQ 👉https://rb.gy/zr6sa
Leggi il comunicato👉 https://rb.gy/bslu1
È stato pubblicato il dossier “Decreto Lavoro: cosa cambia”. Il dossier illustra tutte le novità, in materia di lavoro e di sostegno alla formazione e all’inclusione, introdotte dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48. Il Decreto Lavoro prevede una profonda revisione delle politiche di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, oltre che una nuova disciplina per la formazione e per l’accesso al mondo del lavoro.
Sono molteplici i nuovi strumenti che coinvolgono l’INPS. L’Istituto conferma, ancora una volta, la sua centralità nella gestione del welfare italiano.
Il dossier fornisce informazioni sulle seguenti misure:
- Assegno di Inclusione;
- Supporto per la Formazione e il lavoro;
- Reddito di Cittadinanza;
- Maggiorazione dell’Assegno unico e universale;
- Politiche del lavoro per i giovani;
- CIG in deroga per crisi e riorganizzazione;
- Esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti.
Consulta le FAQ – Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
L’articolo 12 del decreto Lavoro (decreto-legge 48/2023) istituisce, dal 1° settembre 2023, il Supporto per la Formazione e il lavoro (SFL) quale misura di attivazione al lavoro mediante la partecipazione a progetti formativi, di qualificazione e riqualificazione professionale. Il Supporto è incompatibile con il Reddito e la Pensione di Cittadinanza e con ogni altro strumento pubblico di integrazione o di sostegno al reddito per la disoccupazione.
REQUISITI DI ACCESSO
Lo strumento può essere richiesto da:
- singoli componenti dei nuclei familiari – di età compresa tra 18 e 59 anni, con un valore dell’ISEE familiare, in corso di validità, non superiore a 6.000 euro annui[1] che non hanno i requisiti per accedere all’Assegno di Inclusione (ADI);
- singoli componenti di nuclei che percepiscono l’ADI che non siano calcolati nella scala di equivalenza e che partecipano ai percorsi di formazione pur non essendo sottoposti agli obblighi correlati al percorso personalizzato di inclusione sociale e lavorativa;
ULTERIORI REQUISITI DI ACCESSO
I requisiti relativi al patrimonio immobiliare e mobiliare, al possesso di beni durevoli, all’assenza di dimissioni volontarie o all’assenza di misure cautelari o di condanna, sono quelli previsti per l’accesso all’Assegno di Inclusione (ADI), in vigore dal 1° gennaio 2024.
Sono applicati, inoltre, gli stessi requisiti dell’Assegno di Inclusione anche in materia di incidenza di pregresse dimissioni volontarie da altro rapporto di lavoro, criteri di valutazione dei trattamenti assistenziali percepiti, obbligo di dichiarazione dei redditi non compresi nell’ISEE, criteri di valutazione della continuità della residenza nel paese, fermo l’obbligo di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e formazione.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
L’interessato presenta domanda di SFL con le stesse modalità telematiche previste per l’ADI. Il percorso di attivazione viene attuato mediante la Piattaforma digitale operante nel SIISL e attraverso l’invio automatico ai servizi per il lavoro competenti.
Nella richiesta deve essere rilasciata la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) e autorizzata la trasmissione dei dati ai centri per l’impiego, alle agenzie per il lavoro e agli enti autorizzati all’attività di intermediazione, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12, d.lgs. n. 150 del 2015. Inoltre, i richiedenti di età compresa tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico, dovranno dimostrare l’iscrizione ai percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione.
PATTO DI SERVIZIO PERSONALIZZATO
Nel Patto di servizio personalizzato il beneficiario deve documentare di essersi rivolto ad almeno tre agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro. Lo stesso patto può prevedere l’adesione ai percorsi formativi previsti dal Programma Nazionale per la Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (GOL), di cui alla Missione M5, componente C1, del Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza. La convocazione può essere effettuata tramite la Piattaforma digitale istituita nell’ambito del SIISL per i beneficiari dell’ADI e del SFL, ovvero con altri mezzi, quali messaggistica telefonica o posta elettronica, utilizzando i contatti forniti dai beneficiari, secondo modalità definite con accordo in sede di Conferenza unificata.
BENEFICIO ECONOMICO
Per tutto il periodo di partecipazione a programmi formativi e a progetti utili alla collettività, per una durata massima di 12 mensilità, è attribuito un beneficio economico quale indennità di partecipazione alle misure di attivazione lavorativa, pari a un importo mensile di 350 euro, erogato mediante bonifico mensile da parte dell’INPS.
OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO
L’interessato, tenuto ad aderire alle misure di formazione e di attivazione indicate nel Patto di servizio personalizzato, deve darne conferma almeno ogni 90 giorni ai servizi competenti, anche in via telematica, a pena della sospensione del beneficio. I soggetti compresi tra i 18 e i 29 anni che non abbiano adempiuto all’obbligo scolastico sono tenuti all’iscrizione e alla frequenza di percorsi di istruzione per adulti. La mancata iscrizione a percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, o comunque funzionali all’adempimento dell’obbligo di istruzione, comporta la non erogazione del beneficio, che in ogni caso decorre dall’inizio del percorso formativo, fermo restando il periodo massimo di percezione dello stesso.
[1] Per il SFL, ai fini del soddisfacimento del requisito che richiede un valore del reddito familiare inferiore a una soglia di 6.000 euro annui, tale soglia si intende moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, come definita ai fini ISEE. Come per l’ADI, dal reddito familiare sono detratti i trattamenti assistenziali inclusi nell’ISEE e sommati tutti quelli in corso di godimento, ad eccezione di determinate erogazioni, mentre i redditi e i beni patrimoniali eventualmente non compresi nell’ISEE sono dichiarati all’atto della richiesta del beneficio e valutati a tal fine.
5 passi facili verso il Supporto per la Formazione e il lavoro: visualizza la Video guida interattiva dedicata.
Per saperne di più: messaggio 12 luglio 2023, n. 2632, messaggio 31 luglio 2023, n. 2835