Pubblicato il decreto ministeriale del 21 maggio firmato dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara e in via di pubblicazione relativo alle domande per l’inserimento/aggiornamento nelle graduatorie di terza fascia ATA. Le domande si potranno presentare dal 28 maggio fino al 28 giugno.
L’aggiornamento previsto dal decreto di quest’anno recepisce le novità introdotte dal CCNL 2029-21 , queste ultime entrate in vigore dal 1° maggio.
Terza fascia ATA : quali requisiti
A) Assistente Amministrativo
• diploma di scuola secondaria di secondo grado e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale;
B) Assistente Tecnico
• diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente allo specifico settore professionale e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. Le specificità sono quelle definite, limitatamente ai diplomi di maturità, dalla tabella di corrispondenza titoli – laboratori vigente entro il termine di presentazione della domanda.
C) Cuoco
• diploma di scuola secondaria di secondo grado con qualifica di tecnico dei servizi di ristorazione, settore cucina e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
D) Infermiere
• laurea in scienze infermieristiche o altro titolo ritenuto valido dalla vigente normativa per l’esercizio della professione di infermiere e certificazione internazionale di
alfabetizzazione digitale.
E) Guardarobiere
• diploma di qualifica professionale di operatore di moda o diploma di scuola secondaria di secondo grado “Sistema moda” e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
F) Operatore dei servizi agrari
• attestato di qualifica professionale di:
1. operatore agrituristico;
2. operatore agro industriale;
3. operatore agro ambientale;
4. operatore agro alimentare;
e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale.
G) Operatore scolastico
• attestato di qualifica professionale di operatore dei servizi sociali e certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale
in alternativa
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o “Certificato di competenze” relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione unitamente a certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale e certificazione di competenze socio-assistenziali.
H) Collaboratore Scolastico
• diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale o certificato di competenze relativo al primo triennio del percorso di studi di cui al d.lgs. n. 61 del 2017 – con promozione alla classe IV – da cui emerga il raggiungimento delle abilità, conoscenze e competenze minime necessarie per il superamento del predetto periodo di istruzione. Diploma di maestro d’arte, diploma di scuola magistrale per l’infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni.
Al punto 6 dell’Art.2 si legge che: per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi, ai fini dell’ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l’inserimento in tali graduatorie.
Ai sensi del comma 9 dell’articolo 59 del CCNL del 18 gennaio 2024, fermo restando il possesso dei titoli richiesti all’atto della definizione delle graduatorie permanenti o di supplenza ATA per l’accesso al singolo profilo professionale, l’assenza del titolo di studio previsto per l’accesso dall’esterno al nuovo sistema di classificazione non è condizione di decadenza dalle graduatorie stesse vigenti alla data di entrata in vigore del CCNL del 18 gennaio 2024 e, in particolare, del Capo I, Titolo IV, Sezione Scuola, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 10.
Ai sensi del comma 10 dell’articolo 59 del CCNL 18 gennaio 2024, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso dei requisiti di base per l’accesso dall’esterno previsti dal nuovo ordinamento e che non abbiano maturato neanche un giorno di supplenza decadono dalle graduatorie. In ogni caso, i dipendenti inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di III fascia che non siano in possesso della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, se prevista come requisito di accesso dal nuovo ordinamento dovranno acquisirla entro il 30 aprile 2025 decorso il quale essi decadono dalle graduatorie stesse.
Ai sensi dell’articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, il termine di un anno previsto dall’articolo 59, comma 10, CCNL del 18 gennaio 2024 ai fini dell’acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica, si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime
Inoltre:
- Hanno titolo all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, siano già inseriti nelle graduatorie di prima e seconda fascia, corrispondenti al profilo richiesto. Sono validi i titoli di studio richiesti dall’ordinamento vigente all’epoca dell’inserimento nelle predette graduatorie e/o elenchi.
- Hanno titolo, altresì, all’inclusione nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto gli aspiranti che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, se prestati prima del 25 luglio 2008, anche non continuativi, in posti corrispondenti al profilo professionale richiesto. Sono validi i titoli di studio, in base ai quali è stato legittimamente prestato il servizio richiesto, previsti dall’ordinamento all’epoca vigente.
- Gli aspiranti già inclusi, a pieno titolo, nelle graduatorie di cui ai precedenti commi 6 e 7 o che abbiano prestato almeno 30 giorni di servizio, anche non continuativi, con particolare riferimento al profilo di assistente tecnico, conservano l’accesso esclusivamente alle aree di precedente inclusione o del relativo servizio. Gli stessi, inoltre, possono far valere, per l’accesso ad altre aree, eventuali titoli di studio diversi purché compresi tra quelli indicati al comma 5, lett. B, ovvero il diploma di scuola secondaria di secondo grado corrispondente alla specifica settore professionale
Terza fascia ATA : un anno di tempo per acquisire la certificazione informatica
Gli aspiranti tutti, sia chi è al primo inserimento o chi deve aggiornare le GPS, avranno un anno di tempo per acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale, richiesta come titolo di accesso a tutti i profili ad esclusione del collaboratore scolastico. Chi non sarà in possesso di questa certificazione entro il termine di presentazione della domanda (probabilmente 28 giugno) potrà acquisirla e presentarla entro il 30 aprile 2025. Superata questa data gli aspiranti decadono dalle graduatorie.
Tutti potranno svolgere supplenza anche senza certificazione internazionale di alfabetizzazione digitale. L’importante è mettersi in regola entro il termine del 30 aprile 2025.
Terza fascia ATA : Requisiti generali
Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali:
a. cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica), ovvero:
i. cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38, commi 1 e 3-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; ii. titolarità di Carta Blu UE, ai sensi degli articoli 7 e 12 della Direttiva 2009/50/CE del Consiglio Europeo; iii. familiari di cittadini italiani, ai sensi dell’articolo 23 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30;
b. età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 1° settembre 2024;
c. godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza;
d. posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale il candidato sia stato eventualmente chiamato;
e. per i cittadini di cui alla lettera a), sub. i., ii. e iii., avere adeguata conoscenza della lingua italiana secondo quanto previsto dalla nota del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 7 ottobre 2013, n. 5274.
Non possono partecipare alla procedura di inserimento:
a. coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo;
b. coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati licenziati per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
c. coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell’articolo 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l’impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, o siano incorsi nella sanzione disciplinare della destituzione;
d. coloro che si trovino temporaneamente inabilitati o interdetti, per il periodo di durata dell’inabilità o dell’interdizione;
e. coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all’assunzione presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati destinatari dei provvedimenti giudiziari indicati nell’articolo 25-bis del D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313;
f. i dipendenti dello Stato o di enti pubblici collocati a riposo, in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciale.
Tutti i requisiti devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda previsto per il 28 giugno. Fa eccezione la certificazione informatica quale titolo di accesso, per la quale si ha tempo fino al 30 aprile 2025 per conseguirla.
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