Scuola

validità dei CLIL rilasciati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica

Scritto da Joseph Zambito

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Nello specifico, ECCO LA NOTA 

Con riferimento alla richiesta di chiarimenti di cui all’oggetto, , si precisa che, sul versante strettamente normativo, le Scuole superiori per mediatori linguistici sono disciplinate dal D.M. n. 38 del 2002 e dal D.M. n. 59 del 2018 che, secondo la formulazione attualmente vigente, riconoscono ad esse la possibilità di erogare esclusivamente corsi di durata triennale equipollenti alla Classe L-12 (art. 1, comma 2 del D.M. n. 38 del 2002) e corsi di durata biennale, equipollenti, ai soli fini professionali e concorsuali, alla Classe LM-94 (art. 4, D.M. n. 59 del 2018). Alla luce del richiamato dettato normativo, non è attualmente prevista da alcuna disposizione legislativa e/o regolamentare la possibilità, per le SSML accreditate presso lo scrivente Ministero, di rilasciare certificazioni CLIL (stesso discorso valga anche per i Master di I e/o II livello o altri corsi analoghi, non autorizzati dalla normativa citata).

Del resto, l’art. 14 del D.M. 10 settembre 2010, n. 249 prevede che i corsi cd. CLIL siano erogati da parte delle Università e non anche delle Scuole superiori di mediazione linguistica (per scrupolo, si precisa, al riguardo, che nel medesimo senso depongono anche l’art. 5 del Decreto del Direttore generale n. 6/2012 nonché l’art. 4 del Decreto dipartimentale n. 1511 del 23 giugno 2022 – allegati).

Sulla scorta del dato normativo sopra richiamato, i corsi per l’ottenimento delle certificazioni CLIL eventualmente erogati dalle Scuole superiori di mediazione linguistica, per quanto di competenza di quest’Ufficio, non hanno valore legale.

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Joseph Zambito

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