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Comitati con personalità giuridica e accesso al RUNTS: la Circolare n. 5/2025 del Ministero apre la strada a un’interpretazione inclusiva dell’art. 22 del Codice del Terzo Settore

Scritto da Joseph Zambito

Il Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e migratorie chiarisce l’applicabilità dell’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 ai Comitati con personalità giuridica: una nuova lettura ministeriale che favorisce l’accesso al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Circolare n. 5 del 26 marzo 2025

Con la Circolare n. 5 del 26 marzo 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per il tramite del Capo Dipartimento per le Politiche Sociali, del Terzo Settore e migratorie, interviene con un importante chiarimento in merito all’art. 22 del Codice del Terzo Settore (CTS), riguardante il riconoscimento della personalità giuridica agli enti del Terzo Settore. In particolare, il documento si concentra sulla posizione giuridica dei Comitati già in possesso di personalità giuridica o che intendano ottenerla in via diretta tramite l’iscrizione al RUNTS.

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Il contesto normativo

L’art. 22 del D.lgs. n. 117/2017 stabilisce le modalità con cui un Ente del Terzo Settore (ETS) può ottenere la personalità giuridica attraverso l’iscrizione al RUNTS, secondo il modello del riconoscimento amministrativo semplificato basato su un patrimonio minimo.

Tuttavia, fin dalla sua entrata in vigore, alcune categorie di enti – tra cui i Comitati – sono rimaste in una zona grigia interpretativa, soprattutto in relazione alla compatibilità tra la loro forma giuridica e le tipologie di ETS previste dalla normativa vigente.

Il contenuto della Circolare n. 5/2025

Il documento ministeriale rappresenta una svolta interpretativa: la Circolare afferma esplicitamente che anche i Comitati, in possesso di personalità giuridica (in genere acquisita attraverso il procedimento ordinario ex DPR n. 361/2000), possono iscriversi al RUNTS e, in alternativa, possono acquisire la personalità giuridica direttamente attraverso l’iscrizione al medesimo Registro, in linea con quanto previsto dall’art. 22 CTS.

In questo senso, il Ministero fornisce una lettura estensiva e inclusiva della normativa, che consente di superare precedenti interpretazioni restrittive che tendevano a escludere i Comitati – considerati forme organizzative non espressamente tipizzate dal Codice – dall’accesso al Registro in qualità di ETS dotati di personalità giuridica.

Le motivazioni dell’intervento

La Circolare richiama: il principio di inclusione del Codice del Terzo Settore; l’importanza di evitare discriminazioni tra enti analoghi per natura e finalità; l’obiettivo di favorire l’accesso ordinato e trasparente al RUNTS, ampliando la platea degli enti potenzialmente riconosciuti; il valore della personalità giuridica nel rafforzare la responsabilità patrimoniale dell’ente e la sua affidabilità nei confronti di terzi.

Implicazioni operative

Per effetto della Circolare: I Comitati con personalità giuridica possono procedere con l’iscrizione al RUNTS nelle sezioni di competenza (a seconda delle attività svolte). I Comitati che ne sono sprovvisti possono chiederla direttamente attraverso il RUNTS, secondo il procedimento di cui all’art. 22, allegando la documentazione patrimoniale e statutaria richiesta. I registri regionali e gli uffici competenti saranno tenuti ad applicare questa lettura ampliata nei procedimenti di iscrizione o di riconoscimento.

Un passo verso il pluralismo del Terzo Settore

La Circolare si inserisce in un più ampio processo di armonizzazione e chiarificazione della disciplina sugli enti del Terzo Settore. Il riconoscimento della legittimità dei Comitati all’interno del RUNTS rappresenta: una valorizzazione delle forme associative meno convenzionali ma storicamente radicate nel volontariato e nella mutualità sociale; una risposta alle esigenze di trasparenza e certezza giuridica da parte degli enti e degli operatori del diritto; una coerenza sistemica con l’obiettivo del Codice di disciplinare in modo unitario la galassia del Terzo Settore.

Rappresentanza di enti

Con questa nuova Circolare, il Ministero apre a una più ampia rappresentanza di enti nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, promuovendo un approccio inclusivo e coerente con i principi di sussidiarietà, partecipazione e pluralismo organizzativo.

Per gli operatori, i consulenti e i rappresentanti degli enti, si tratta ora di valutare le opportunità offerte dalla nuova interpretazione, considerando le implicazioni statutarie, patrimoniali e procedurali per l’ingresso nel RUNTS come ETS con personalità giuridica.

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Joseph Zambito

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