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SCUOLA: DOMANDA PENSIONI 2022 PROROGA DOMANDE AL 2 NOVEMBRE

Scritto da Joseph Zambito

La scadenza per le domande di pensionamento per il personale docente e ATA, prevista per il 31 ottobre, viene prorogata al prossimo 2 novembre. Resta invece invariata la scadenza del 28 febbraio 2022 per i dirigenti scolastici.

Le domande di cessazione dal servizio e le revoche delle stesse devono essere presentate con le seguenti modalità:

Per conseguire la pensione di anzianità e la pensione anticipata i nuovi requisiti dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sono i seguenti:

PENSIONE DI VECCHIAIA PER UOMINI E DONNE CON ALMENO 20 ANNI DI CONTRIBUTI:

67 anni entro il 31 agosto del 2022 d’ufficio

67 anni dal 01 settembre ed entro il 31 dicembre del 2022 a domanda.

– PENSIONE DI VECCHIAIA – ART. 1 COMMA 147 LEGGE 205/17 (ESCLUSIONE DALL’ASPETTATIVA DI VITA PER I LAVORATORI DIPENDENTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ GRAVOSE CON CONTRIBUZIONE DA ALMENO 30 ANNI AL 31 AGOSTO 2022) *per tale fattispecie non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228 e successive modificazioni:

66 anni e 7 mesi entro il 31 agosto 2022 d’ufficio

66 anni e 7 mesi entro 31 dicembre 2022 a domanda.

PENSIONE ANTICIPATA:

per le donne, 41 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022;

per gli uomini, 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2022.

OPZIONE DONNA
PER LE SOLE DONNE RESTA IN VIGORE LA NORMA PREVISTA DALLA LEGGE 243 DEL 2004, MODIFICATA DALLA LEGGE 26 DEL 2019, A CONDIZIONE CHE IL REQUISITO DI CONTRIBUZIONE E DI ETÀ ANAGRAFICA RICHIESTO SIA STATO MATURATO ENTRO IL 31 DICEMBRE DEL 2020:
L’accesso al pensionamento è quindi consentito con 58 anni di età anagrafica e 35 anni di anzianità contributiva. L’assegno pensionistico verrà conteggiato per intero col sistema contributivo.

– QUOTA 100: ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA MINIMA DI 38 ANNI + 62 ANNI (Requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2021).

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata che alla pensione quota cento, quest’ultima verrà considerata in subordine alla prima istanza.

I Dirigenti Scolastici, il personale docente, educativo ed A.T.A. di ruolo, ivi compresi gli insegnanti di religione utilizza, esclusivamente, la procedura web POLIS “istanze on line”, relativa alle domande di cessazione, disponibile sul sito internet del Ministero (www.istruzione.it).

Il personale delle province di Trento, Bolzano ed Aosta, presenta le domande in formato cartaceo direttamente alla sede scolastica di servizio/titolarità, che provvederà ad inoltrarle ai competenti Uffici territoriali.

Le domande di trattenimento in servizio per il solo raggiungimento del minimo contributivo continuano ad essere presentate in forma cartacea entro il termine del 02 novembre 2021.

CHI NON DEVE PRESENTARE DOMANDA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO?

I dipendenti che compiono i 67 anni di età entro il 31 agosto 2022 e sono in possesso di almeno 20 anni di contributi saranno collocati a riposo d’ufficio il 1 settembre 2022 e, quindi, non devono presentare domanda di cessazione.

SCADENZA: Le istanze di cessazione vanno presentate entro e non oltre il 02 NOVEMBRE 2021.

Sempre entro la data di cui sopra gli interessati hanno la facoltà di revocare le suddette istanze, ritirando, tramite POLIS, la domanda di cessazione precedentemente inoltrata.

La scadenza per i Dirigenti Scolastici resta invece fissata al 28 FEBBRAIO 2022

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Joseph Zambito

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