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Comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo

Scritto da Joseph Zambito

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008, così come modificato dall’art. 13 del D.L n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021) accessibile tramite SPID e CIE. Il modello richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell’11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e dell’Ispettorato del Lavoro e alcuni aggiuntivi rispetto a quanto previsto dal dettato normativo.

“La comunicazione va effettuata prima dell’inizio della prestazione del lavoro autonomo occasionale, eventualmente risultante dalla lettera di incarico”

“Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o i dati indicati potranno essere modificati in qualunque momento antecedente all’inizio dell’attività del prestatore”.

L’articolo 14 D.Lgs n. 81/2008 così come sopra modificato, stabilisce che “Con  riferimento all’attivita’  dei  lavoratori  autonomi  occasionali,  al  fine   di svolgere attivita’ di monitoraggio e  di  contrastare  forme  elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale, l’avvio  dell’attivita’ dei  suddetti  lavoratori  e’  oggetto  di  preventiva  comunicazione all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica. Si applicano le modalita’ operative di cui all’articolo 15, comma 3,  del  decreto legislativo 15 giugno 2015,  n.  81”.

L’avvio dell’attività dei suddetti lavoratori è diventato oggetto di preventiva comunicazione da parte del committente all’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio e cioè in ragione del luogo dove si svolge la prestazione, mediante SMS o posta elettronica. Per adempiere a tale comunicazione, si applicano le modalità operative di cui all’art. 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (per il lavoro intermittente).

Nel rispetto di tali modalità, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà ad aggiornare/integrare gli applicativi in uso, al fine di consentire una semplificazione degli adempimenti.

Nelle more, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territoriale, di cui la nota protocollo n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’INL fornisce l’elenco completo degli indirizzi mail fino ad oggi istituiti. Si tratta di un indirizzo di posta ordinaria e non certificata e pertanto il personale ispettivo potrà verificare anche presso i committenti la conservazione di una copia della comunicazione.

La disposizione di cui sopra si applica ai lavoratori occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.

Restano pertanto esclusi, oltre ai rapporti di natura subordinata:

  • Le collaborazioni coordinate e continuative;
  • I rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017), rispetto ai quali già sono previsti specifici obblighi di comunicazione e gestione del rapporto;
  • Le professioni intellettuali in quanto oggetto di apposita disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime iva; se tuttavia l’attività effettivamente svolta non corrisponda a quella esercitata in regime IVA, la stessa rientrerà nell’ambito di applicazione della disciplina in esame;
  • I rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, rispetto ai quali la legge n. 233/2021, di conversione del D.L. n. 152/2021, ha prodotto una speciale disciplina concernente gli obblighi di comunicazione.

 La comunicazione dovrà avere i seguenti contenuti minimi, in assenza dei quali la comunicazione sarà considerata omessa: i dati del committente e del prestatore, luogo della prestazione, sintetica descrizione dell’attività, data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio. Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione, ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell’incarico.

Il nuovo servizio telematico deve considerarsi come l’unica modalità di comunicazione?

Con la nota protocollo n. 573 del 28 marzo 2022, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, nel merito delle comunicazioni dei lavoratori autonomi occasionali, stabilisce un nuovo termine del periodo transitorio e sostituisce la modalità di comunicazione indicata dalla norma. A tale riguardo, stabilisce che a decorrere dal 1° maggio 2022 l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide- e pertanto sanzionabili- le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro. Tuttavia, sul punto si richiama la normativa di riferimento che, all’articolo 15, comma 3, del D.Lgs 81/2015 stabilisce quanto segue: “Prima dell’inizio della prestazione lavorativa o  di  un  ciclo integrato di prestazioni di durata non superiore a trenta giorni, il datore di lavoro e’ tenuto a comunicarne  la  durata  alla  direzione territoriale del lavoro competente per  territorio,  mediante  sms  o posta elettronica. Con decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, possono essere  individuate  modalita’ applicative della disposizione  di  cui  al  primo  periodo,  nonche’ ulteriori modalita’ di comunicazione in funzione dello sviluppo delle tecnologie”.

Si evince che questo nuovo servizio informatico debba andare ad aggiungersi a quello già istituito attraverso l’invio di una e-mail inoltrata ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale di cui, la nota 29 dell’11 gennaio 2022 dell’INL, fornisce l’elenco completo degli indirizzi mail istituiti e non possa essere, invece, sostitutivo e sanzionabile come si legge in questa nota protocollo.

Sanzioni

“La sanzione amministrativa applicata, nei casi di omessa o infedele comunicazione, va da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale e non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124” e potrà applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato nella comunicazione senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova

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Joseph Zambito

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