Si avvicina la scadenza per la presentazione delle domande volte a fruire dei permessi per motivi di studio nel corso del vigente anno.
La materia, infatti, è disciplinata con riferimento all’anno solare, non all’anno scolastico.
La scadenza per le domande – da inviare dagli interessati all’Ambito Territoriale della provincia alla quale appartiene la propria scuola di servizio – è fissata di norma il 15 novembre di ogni anno
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Di seguito, una sintesi delle principali disposizioni in materia. Si ricorda che il CCNL affida alla contrattazione regionale la definizione dei criteri di fruizione dei permessi in questione.
Possono usufruire di tale diritto allo studio (150 ore di permessi), tutte le categorie di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato di durata annuale, ove previsto dai contratti integrativi e nei limiti delle disponibilità dei contingente provinciale.
I permessi straordinari retribuiti – in misura massima di 150 ore annue individuali, ivi compreso il tempo necessario per raggiungere la sede di svolgimento dei corsi – sono calcolati ad anno solare.
La concessione – sulla base di una contrattazione decentrata, nel limite del 3% della dotazione organica provinciale complessiva – è data allo scopo di permettere la frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi universitari, post-universitari, di scuole di istruzione secondaria e di qualificazione professionale, statali e non statali abilitate al rilascio di titoli di studio aventi valore legale (i permessi spettano anche per la preparazione della tesi di laurea).
PERSONALE SCUOLA
Per il personale scolastico, per esempio, la domanda – redatta su apposito modello, (dal “link” un mero schema esemplificativo) di norma fornito dagli Ambiti Territoriali – deve essere presentata a detti Uffici, tramite la scuola di titolarità, entro il predetto termine del 15 novembre.
Il dirigente scolastico – non appena pervenuto (di norma entro il 15 dicembre) dal superiore ufficio il decreto con i nominativi del personale ammesso a fruire dei permessi in questione – emette il provvedimento concessivo al personale da lui amministrato e presente nell’elenco provinciale degli aventi diritto. Solo in caso di eccedenza dei limite numerico dei 3%, sarà necessaria provvedere a stilare una graduatoria, in base ai seguenti criterio di priorità:
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento dei titolo di studio proprio della qualifica di appartenenza;
- frequenza di corsi finalizzarti al conseguimento di un titolo di studio di istruzione di I e II grado o di un diploma di laurea o equipollente;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di un titolo di studio di qualifica professionale, di attestati professionali, riconosciuti dall’ordinamento pubblico, ivi compresi i corsi di specializzazione per l’insegnamento su posti di sostegno;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di titoli di studio in corsi post- universitari;
- frequenza di corsi finalizzati al conseguimento di altri titoli di studio di pari grado a quello già posseduto;
- anzianità di servizio;
- età.
A parità di condizioni, sono ammessi a frequentare le attività didattiche, i dipendenti che non abbiano mai fruito di tali permessi per la frequenza di corsi. Coloro che già godono dei permessi in questione, hanno diritto al rinnovo degli stessi con priorità rispetto ai nuovi richiedenti, per tutta la durata del corso frequentato.
La certificazione deve essere presentata ai dirigente scolastico della scuola di servizio, subito dopo la fruizione dei permesso e comunque non oltre il termine di ciascun anno solare (o di un eventuale cambiamento di sede).
Corsi frequentabili
- Corsi per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno ad alunni disabili (per il personale docente abilitato di ogni ordine e grado);
- Corsi di laurea in Scienze della Formazione per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento nella scuola dell’infanzia e primaria (vecchio e nuovo ordinamento, ex DM 249/2010);
- Corsi universitari finalizzati al conseguimento dei 24 CFU di cui ai commi 1, lettera b) e 2; lettera b dell’articolo 5 del decreto legislativo 59/2017 necessari per l’accesso al concorso di docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado;
- Corsi finalizzati al conseguimento di qualsiasi titolo di studio previsto per l’accesso alla qualifica di appartenenza (lauree, diplomi di maturità, diplomi di qualifica triennali rilasciati da istituti statali – IeFP – e da C.F.P. regionali) (per il solo personale ATA);
- Corsi finalizzati al conseguimento di un diploma di laurea (massimo seconda, oltre a quella già conseguita), laurea triennale più eventuale laurea specialistica/magistrale, compresi i corsi di laurea presso gli Istituti AFAM;
- Corsi riconosciuti dal Ministero finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsti dagli statuti delle Università italiane statali o legalmente riconosciute (dottorati di ricerca, “master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) oppure rilasciati da Università straniere riconosciute dall’ordinamento italiano, purché di durata almeno annuale e con esame finale;
- Corsi presso facoltà ecclesiastiche e istituti di scienze religiose abilitati dalla C.E.I. finalizzati al conseguimento della qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche;
- Corsi di studio finalizzati al conseguimento di un secondo diploma di istruzione secondaria di 2° grado o di qualifica professionale, presso istituti statali o C.F.P. regionali, nonché di corso finalizzato al conseguimento di attestati professionali riconosciuti dall’ordinamento pubblico (esempio: corsi ITS);
- Corsi a distanza organizzati da Università Telematiche statali o legalmente riconosciute o da enti/organismi riconosciuti dal Ministero, al conseguimento di un diploma di laurea mediante utilizzo della piattaforma “on line”; PARERE
- Corsi finalizzati al conseguimento di titoli post-laurea e post diploma, purché previsto dagli statuti delle Università statali o legalmente riconosciute, e/o corso riconosciuti dal Ministero, (“master”, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione, corsi di alta formazione, ecc.) purché di durata almeno annuale e con esame finale, mediante utilizzo piattaforma “on line“.
Normativa di riferimento
- Art. 3 del D.P.R. n. 395/1988
- Quesito in materia di permessi studio per frequenza di corsi presso le Università telematiche
- Circolare n.12 del 2011 (La formazione di livello universitario nelle pubbliche amministrazioni – permessi per diritto allo studio.)