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Contributo a fondo perduto per chi affitta immobili ad uso abitativo

Scritto da Joseph Zambito

La nuova Legge di bilancio 2021 ha previsto, tra le tante agevolazioni, per il solo anno 2021 un contributo a fondo perduto ai locatori di immobili adibiti ad uso abitativo, che riducano l’importo del contratto di locazione. Affinchè cio sia possibile, l’immobile deve essere situato in un comune ad alta tensione abitativa e deve essere utilizzato dal locatario come abitazione principale.

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Il contributo ammonta al 50 per cento della riduzione del canone, ed entro il limite massimo di 1.200 euro per ciascun locatore, nel limite delle risorse destinate.

La conversione in legge del D.L. 137/2020 (L. 176/2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 319 del 24.12.2020) ha introdotto l’articolo 9-quater, che prevede l’istituzione del Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali.

Si fa riferimento al contributo a fondo perduto riconosciuto per l’anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l’abitazione principale del locatario, che riduce il canone del contratto di locazione in essere alla data del 29 ottobre 2020 (questa data non è riportata nella Legge di bilancio).

Per tali finalità è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo denominato “Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti di unità immobiliari residenziali“, con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021.

Ai fini del riconoscimento del contributo, il locatore comunica, in via telematica, all’Agenzia delle entrate la rinegoziazione del canone di locazione e ogni altra informazione utile ai fini dell’erogazione.

Ricordiamo che l’articolo 19 D.L. 133/2014 stabilisce che “La registrazione dell’atto con il quale le parti dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione ancora in essere è esente dalle imposte di registro e di bollo”.

A partire dal 1° settembre 2020 per comunicare la rinegoziazione del canone dovrà essere utilizzato esclusivamente il modello RLI “richiesta di registrazione e adempimenti successivi contratti di locazione e affitto di immobili”.

Un apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, individuerà:

  • le modalità di attuazione
  • la percentuale di riduzione del canone di locazione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, ai fini del rispetto del limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021
  • le modalità di monitoraggio delle comunicazioni.

Il provvedimento è atteso entro 60 giorni dal 1° gennaio 2021 quindi entro il 2 marzo 2021.

In base ai limiti indicati nel caso di riduzione del canone per l’intero anno 2021, è riconosciuto, ad ogni locatore, un contributo fino ad un massimo di 100 euro mensili per una riduzione del canone pari a 200 euro al mese.

FONTE: https://incentivisicilia.it/agevolazioni-e-tasse/contributo-a-fondo-perduto-per-chi-affitta-immobili-ad-uso-abitativo/

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Joseph Zambito

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